PRATICHE EDILIZIE
Quando si decide di modificare la conformazione di un immobile, spostando muri, allargando o restringendo camere, bagni o il locali che lo compongono, è necessario rispettare le norme previste dal Regolamento Edilizio e dal Regolamento Locale d’igiene.
E’ quindi necessario depositare il progetto in Comune presso lo Sportello Unico per l’Edilizia.
Il mancato adempimento di tale operazione configura l’abuso edilizio che comporta, qualora risultasse sanabile, sanzioni amministrative.
A seconda degli interventi edilizi, della loro entità e classificazione, le Amministrazione Comunali prevedono differenti tipologie di Pratica Edilizia:
- Comunicazione Inizio Lavori Asseverata – CILA: pratica amministrativa da redigere e consegnare per opere di modifica interna di un immobile mediante spostamento di tramezzature. Gli oggetti di intervento non devono essere parti strutturali dell’edificio. Non possono inoltre comportare aumento o diminuzione delle unità immobiliari, ma possono comportare accorpamenti o frazionamenti.
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA: per tutte le altre opere quali rinnovi o sostituzioni di parti strutturali, modifiche di destinazioni d’uso, ristrutturazione edilizia.
- Permessi di Costruire – PdC: per tutte le nuove costruzioni o in alternativa alla SCIA.
La sanatoria viene presentata quando le opere edilizie (interne, esterne o entrambe) sono state già realizzate senza aver presentato nessuna pratica edilizia. E’previsto il pagamento di una sanzione.
PRATICHE CATASTALI
Al termine dei lavori che hanno interessato la costruzione o la modifica (spostamento tramezzi, apertura porte, frazionamenti o accorpamenti) di un’unità immobiliare è obbligatorio l’aggiornamento catastale. Si effettua un rilievo dei locali per poter successivamente redigere le planimetrie (ovvero la piantina dell’immobile in scala) e i modelli necessari per l’attribuzione della rendita catastale. Per aggiornamenti tardivi della planimetria catastale (l’aggiornamento deve essere effettuato entro i 30 giorni dalla data di fine lavori) è previsto il pagamento di una sanzione. Oltre l’aggiornamento planimetrico(procedura DOCFA), è possibile effettuare:
visure catastali, necessarie per conoscere categoria, classe e rendita catastale dell’immobile;
visure ipotecarie, necessarie per verificare iscrizioni o trascrizioni;
volture, necessarie per aggiornare i dati della proprietà;
rettifiche dati catastali, necessari per correggere eventuali errori presenti negli archivi dell’Agenzia delle Entrate;
estratti di mappa, ovvero le rappresentazioni grafiche in scala di una porzione del territorio, raffiguranti la sagoma dei terreni e dei fabbricati.
Tramite il collegamento telematico è possibile il rilascio in tempo reale degli atti richiesti.
ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
La certificazione energetica degli edifici è un procedura prevista dalle direttive europee e finalizzata alla valutazione del rendimento energetico degli immobili.
Il rilascio dell’Attestato di Prestazione Energetica, redatto secondo norma da parte di soggetti abilitati, rientra in una strategia tesa a migliorare l’efficienza energetica degli edifici, riducendo i consumi e i costi a essi connessi.
L'Attestato di Prestazione Energetica è divenuto inoltre un documento obbligatorio in caso di vendita o di affitto di un'unità immobiliare, e già nella fase di pubblicità degli stessi.
L'APE ha una validità temporale massima di 10 anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica (modifica del riscaldamento e/o dell'isolamento perimetrale).
Per il rilascio dell'attestato di prestazione energetica verrà eseguito un sopralluogo presso l'immobile con un puntuale rilievo delle caratteristiche morfologiche delle superfici e degli impianti di climatizzazione e/o termici esistenti al fine di attribuire una classe energetica all’immobile.
Gli edifici di nuova costruzione, nonché quelli soggetti a ristrutturazioni importanti, devono soddisfare i requisiti minimi di rendimento energetico: per questo motivo è necessaria una progettazione energetica che preveda gli strumenti e le modalità costruttive per raggiungere la prefissata classe energetica.
COMUNICAZIONE ENEA
La comunicazione ENEA è una comunicazione che alcuni soggetti devono inoltrare all’ENEA, Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie di energia, sviluppo ed economia sostenibile. Nello specifico, deve essere inoltrata dai proprietari di immobili o dai condomini che hanno commissionato interventi di ristrutturazione edilizia o per il risparmio energetico e per i quali è stata richiesta l’agevolazione fiscale.
La normativa stabilisce che:
- La comunicazione deve essere compilata e inoltrata via internet, mediante la piattaforma predisposta dall’ENEA.
- La comunicazione deve essere inoltrata entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori.
- La ricevuta che si ottiene dopo aver inoltrato rientra tra i documenti necessari per usufruire dell’agevolazione.
- La comunicazione può essere rettificata entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo di imposta corrispondente alla data di conclusione dei lavori.
- In caso di mancato inoltro della comunicazione oltre i termini previsti, tale illecito può essere sanato, previo pagamento di una apposita sanzione.
CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI
La prevenzione incendi è una materia interdisciplinare nel cui ambito vengono promossi, studiati, predisposti e sperimentati provvedimenti, misure, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgere di un incendio o a limitare le conseguenze.
In tale settore l'organo preposto alla emanazione delle norme ed al controllo dell'osservanza delle stesse è il Ministero dell'Interno che, a tal fine si avvale dell'opera del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.
Il predetto controllo avviene secondo una procedura autorizzativa ben definita che termina con il rilascio del certificato di prevenzione incendi.
Tale certificato, al cui rilascio è preposto il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco, attesta che l'attività, sottoposta a controllo, è conforme alle disposizioni di sicurezza vigenti in materia. Le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi elencate nel DPR 151/2011 debbono avere una approvazione preventiva da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del fuoco ed, a lavori ultimati, deve essere richiesta la visita di collaudo che si risolve, in caso di esito positivo, nel rilascio del certificato di prevenzione incendi.
E’ necessario richiedere l'approvazione preventiva ed il controllo ai Comandi Provinciali dei Vigili del fuoco anche nel caso che un impianto subisca delle modifiche tecniche o strutturali durante il periodo di validità del certificato di prevenzione incendi o del nulla-osta provvisorio.
Non si deve dimenticare, comunque, che il certificato di prevenzione incendi ha un periodo di validità, variabile in funzione dell'attività, stabilito dal DPR 151/2011 e che quindi, in prossimità della sua scadenza, è necessario chiederne il rinnovo.